{"id":1444,"date":"2012-09-04T11:39:15","date_gmt":"2012-09-04T11:39:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.alitaliaamministrazionestraordinaria.local\/?p=1444"},"modified":"2025-07-31T14:24:55","modified_gmt":"2025-07-31T14:24:55","slug":"comunicato-per-i-lavoratori-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it\/?p=1444","title":{"rendered":"Comunicato per i lavoratori"},"content":{"rendered":"<p>Approssimandosi il termine del 14 ottobre, data di inizio del triennio di mobilit\u00e0, abbiamo richiesto all\u2019INPS di inoltrarci una informativa che possa supportare tutto il Personale attualmente in CIGS in ordine alle modalit\u00e0 di attivazione dell\u2019indennit\u00e0 di mobilit\u00e0.<\/p>\n<p>Nel pubblicare, di seguito, l\u2019informativa ricevuta, si precisa che la stessa rappresenta la sintesi delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore in tema di mobilit\u00e0, non necessariamente riconducibile &#8211; quindi &#8211; alla specifica realt\u00e0 delle Societ\u00e0 Alitalia in Amministrazione Straordinaria che accedono al regime di mobilit\u00e0 a seguire il quadriennio di CIGS.<\/p>\n<p>A fronte di necessit\u00e0 di chiarimenti, pertanto, si richiamano integralmente l\u2019insieme delle circolari che sull\u2019argomento sono state nel tempo emesse dall\u2019INPS, consultabili sul sito dell\u2019Istituto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>INFORMATIVA <\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>OGGETTO: modalit\u00e0 di attivazione dell\u2019indennit\u00e0 di mobilit\u00e0<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>REQUISITI<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Soggettivi<\/strong>:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di operai, impiegati e quadri, assunti e collocati in mobilit\u00e0, da aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell\u2019intervento straordinario di integrazione salariale;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 un\u2019anzianit\u00e0 aziendale minima di dodici mesi di cui almeno sei mesi di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivit\u00e0 e infortuni e, inoltre, quelli di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Oggettivi<\/strong>: dipendenza da imprese rientranti in determinati settori economici produttivi<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>DOMANDA<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per il riconoscimento del diritto all\u2019indennit\u00e0 di mobilit\u00e0 \u00e8 necessaria la presentazione di una specifica domanda da parte del lavoratore, che deve essere inoltrata, in via telematica attraverso i seguenti tre canali:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 on line direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell\u2019Istituto (si ravvisa l\u2019opportunit\u00e0 che i lavoratori interessati in vista della domanda di mobilit\u00e0 provvedano a munirsi di PIN dispositivo, consultando le indicazioni presenti sul sito INPS)<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 tramite Contact Center integrato \u2013 n. 803164;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 tramite Patronati\/Intermediari dell\u2019Istituto \u2013 attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 68\u00b0 giorno dalla data del licenziamento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Inoltre, il lavoratore deve presentarsi al Centro per l\u2019Impiego per gli adempimenti di rito.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il termine perentorio di 68 giorni per presentare la domanda pu\u00f2 subire slittamenti in alcuni casi particolari:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A &#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 lavoratori che abbiano intentato vertenze<strong><em> <\/em><\/strong>sindacali o giudiziarie, riguardanti il licenziamento, e che abbiano presentato la domanda durante il periodo della vertenza ovvero entro 60 giorni dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria.<\/p>\n<p>B &#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 lavoratori licenziati durante un periodo di malattia o lavoratori che si ammalino entro gli otto giorni dalla data del licenziamento, con perdita della capacit\u00e0 lavorativa, e abbiano presentato la domanda entro 60 giorni dalla data di riacquisto della capacit\u00e0 lavorativa;<\/p>\n<p>C &#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 lavoratori indennizzati per infortunio<strong><em> <\/em><\/strong>dall\u2019INAIL e collocati in mobilit\u00e0 durante tale periodo e che presentino la domanda entro 60 giorni dalla data di riacquisto della capacit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Se <strong><em>l\u2019ultimo giorno<\/em><\/strong> utile per presentare la domanda (il 68\u00b0) \u00e8 <strong><em>festivo<\/em><\/strong>, il termine \u00e8 prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, ai sensi dell\u2019articolo 2963 del codice civile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019indennit\u00e0 di mobilit\u00e0 pu\u00f2 essere corrisposta a condizione che il lavoratore risulti iscritto nelle liste di mobilit\u00e0 a seguito di delibera della Commissione Tripartita Regionale o Provinciale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nella procedura telematizzata di presentazione delle domande di mobilit\u00e0 ordinaria da cittadino tramite WEB \u00e8 stata realizzata la funzione relativa alla richiesta dell\u2019Assegno al Nucleo Familiare, per consentire la liquidazione di detta prestazione accessoria unitamente alla indennit\u00e0 di mobilit\u00e0 ordinaria (Circolare n. 66 del 2011)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>I lavoratori che si rioccupino devono darne comunicazione alla competente Struttura INPS entro 5 giorni dall\u2019avvenuta rioccupazione, ai sensi dell\u2019art. 4, comma 38, della legge n. 608 del 1996 (Circolare n. 16 del 1997), in caso contrario perdono il diritto alla parte residua di trattamento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Si fa presente che con Circolare n. 94 del 2011 l\u2019Istituto ha precisato che il trattamento di mobilit\u00e0 non \u00e8 pi\u00f9 erogabile se il beneficiario si trasferisca o si rioccupi all\u2019estero durante il periodo di godimento dell\u2019indennit\u00e0.<\/p>\n<p>Si evidenzia che, ai sensi del comma 10, art. 19, legge n. 2\/2009, il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito \u00e8 subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilit\u00e0 al lavoro (DID) dichiarazione che viene effettuata contestualmente alla domanda di indennit\u00e0 di mobilit\u00e0, o ad un percorso di riqualificazione professionale. Il beneficiario di un trattamento di sostegno al reddito che rifiuti di sottoscrivere la DID, o di partecipare a un percorso di riqualificazione professionale, oppure un lavoro congruo ai sensi dell\u2019art. 1 quinquies, legge 291\/2004, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retribuivo e previdenziale, ivi compresa l\u2019indennit\u00e0 di mobilit\u00e0, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti gi\u00e0 maturati<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>La decorrenza del pagamento dell\u2019indennit\u00e0 di mobilit\u00e0 \u00e8 dall\u2019ottavo giorno successivo alla data del licenziamento nel caso in cui la domanda sia presentata entro sette giorni dal licenziamento; nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente al settimo giorno dalla data di licenziamento, l\u2019indennit\u00e0 verr\u00e0 corrisposta a decorrere dal quinto giorno dalla data di presentazione della stessa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>LIQUIDAZIONE PROVVISORIA<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Presupposto per l\u2019erogazione dell\u2019indennit\u00e0 di mobilit\u00e0 \u00e8 l\u2019iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilit\u00e0 da parte della Commissione Tripartita Regionale o Provinciale ai fini di non far pesare sul cittadino i tempi tecnici, che mediamente superano i 120 giorni, necessari alle Commissioni Tripartite Regionali o Provinciali per deliberare le iscrizioni nelle liste di mobilit\u00e0, \u00e8 stata introdotta la possibilit\u00e0 di richiedere la liquidazione provvisoria della indennit\u00e0 di mobilit\u00e0 ordinaria.<\/p>\n<p>Tale opportunit\u00e0 \u00e8 prevista unicamente per coloro che hanno i requisiti per la disoccupazione ordinaria (anzianit\u00e0 assicurativa, requisito contributivo pari a 52 settimane nel biennio, disponibilit\u00e0 all\u2019impiego e DID).<\/p>\n<p>Qualora non dovesse essere deliberata l\u2019iscrizione nelle liste di mobilit\u00e0 ai sensi della legge n. 223 del 1991 la domanda verr\u00e0 trasformata in una disoccupazione ordinaria con i requisiti normali.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>MOTIVI DI CESSAZIONE<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019indennit\u00e0 cessa quando il lavoratore ha beneficiato della prestazione, per la durata massima stabilita dalla legge. Nell\u2019ipotesi dei lavoratori appartenenti al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle societ\u00e0 da questi derivate, l\u2019indennit\u00e0 di mobilit\u00e0 \u00e8 concessa per un periodo di tre anni indipendentemente dall\u2019et\u00e0 anagrafica e dall\u2019ubicazione dell\u2019unit\u00e0 produttiva (legge n. 166 del 2008).<\/p>\n<p>I lavoratori sono cancellati dalle liste di mobilit\u00e0 e perdono il diritto alla relativa indennit\u00e0, quando:<\/p>\n<ul>\n<li>rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione, oppure non lo frequentino regolarmente;<\/li>\n<li>non accettino un\u2019offerta di lavoro che sia professionalmente equivalente alle mansioni di provenienza, ovvero, in mancanza di questo che presenti omogeneit\u00e0 anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, siano inquadrati in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza;<\/li>\n<li>non accettino, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui al punto precedente, di essere impiegati in opere o servizi di pubblica utilit\u00e0;<\/li>\n<li>non abbiano dato comunicazione, entro 5 giorni, alla Struttura INPS competente, dello svolgimento di lavoro subordinato a tempo parziale o determinato;<\/li>\n<li>abbiano percepito l\u2019indennit\u00e0 in un\u2019unica soluzione ai sensi dell\u2019art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991;<\/li>\n<li>siano stati assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato e in tutti i casi di perdita dello stato di disoccupazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>PAGAMENTO <\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019indennit\u00e0 pu\u00f2 essere riscossa con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale o allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.<\/p>\n<p>Nel caso di prestazioni il cui importo netto superi i 1.000, secondo le vigenti disposizioni di contrasto all\u2019uso del contante, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti per cassa (tramite assegno postale). La somma potr\u00e0 essere riscossa avvalendosi delle altre modalit\u00e0 in uso \u2013 accredito su c\/c bancario o postale, su libretto postale, su INPS card o su carte di pagamento dotate di IBAN \u2013 nominativi ed intestati al legittimo beneficiario. Nel caso di accredito in c\/c bancario o postale devono essere indicati, nella domanda, gli estremi dell\u2019ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, tramite le coordinate bancarie.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Approssimandosi il termine del 14 ottobre, data di inizio del triennio di mobilit\u00e0, abbiamo richiesto all\u2019INPS di inoltrarci una informativa che possa supportare tutto il Personale attualmente in CIGS in ordine alle modalit\u00e0 di attivazione dell\u2019indennit\u00e0 di mobilit\u00e0. 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