Alitalia Amministrazione Straordinaria

Comunicato per i lavoratori

4 settembre 2012


Approssimandosi il termine del 14 ottobre, data di inizio del triennio di mobilità, abbiamo richiesto all’INPS di inoltrarci una informativa che possa supportare tutto il Personale attualmente in CIGS in ordine alle modalità di attivazione dell’indennità di mobilità.

Nel pubblicare, di seguito, l’informativa ricevuta, si precisa che la stessa rappresenta la sintesi delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore in tema di mobilitĂ , non necessariamente riconducibile – quindi – alla specifica realtĂ  delle SocietĂ  Alitalia in Amministrazione Straordinaria che accedono al regime di mobilitĂ  a seguire il quadriennio di CIGS.

A fronte di necessità di chiarimenti, pertanto, si richiamano integralmente l’insieme delle circolari che sull’argomento sono state nel tempo emesse dall’INPS, consultabili sul sito dell’Istituto.

 

 

INFORMATIVA

 

OGGETTO: modalità di attivazione dell’indennità di mobilità

 

REQUISITI

 

Soggettivi:

-      contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di operai, impiegati e quadri, assunti e collocati in mobilità, da aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale;

-      un’anzianità aziendale minima di dodici mesi di cui almeno sei mesi di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e, inoltre, quelli di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio.

 

Oggettivi: dipendenza da imprese rientranti in determinati settori economici produttivi

 

DOMANDA

 

Per il riconoscimento del diritto all’indennità di mobilità è necessaria la presentazione di una specifica domanda da parte del lavoratore, che deve essere inoltrata, in via telematica attraverso i seguenti tre canali:

 

-      on line direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (si ravvisa l’opportunità che i lavoratori interessati in vista della domanda di mobilità provvedano a munirsi di PIN dispositivo, consultando le indicazioni presenti sul sito INPS)

-      tramite Contact Center integrato – n. 803164;

-      tramite Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 68° giorno dalla data del licenziamento.

 

Inoltre, il lavoratore deve presentarsi al Centro per l’Impiego per gli adempimenti di rito.

 

Il termine perentorio di 68 giorni per presentare la domanda può subire slittamenti in alcuni casi particolari:

 

A -       lavoratori che abbiano intentato vertenze sindacali o giudiziarie, riguardanti il licenziamento, e che abbiano presentato la domanda durante il periodo della vertenza ovvero entro 60 giorni dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria.

B -       lavoratori licenziati durante un periodo di malattia o lavoratori che si ammalino entro gli otto giorni dalla data del licenziamento, con perdita della capacità lavorativa, e abbiano presentato la domanda entro 60 giorni dalla data di riacquisto della capacità lavorativa;

C -       lavoratori indennizzati per infortunio dall’INAIL e collocati in mobilità durante tale periodo e che presentino la domanda entro 60 giorni dalla data di riacquisto della capacità lavorativa.

 

Se l’ultimo giorno utile per presentare la domanda (il 68°) è festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, ai sensi dell’articolo 2963 del codice civile.

 

L’indennità di mobilità può essere corrisposta a condizione che il lavoratore risulti iscritto nelle liste di mobilità a seguito di delibera della Commissione Tripartita Regionale o Provinciale.

 

Nella procedura telematizzata di presentazione delle domande di mobilità ordinaria da cittadino tramite WEB è stata realizzata la funzione relativa alla richiesta dell’Assegno al Nucleo Familiare, per consentire la liquidazione di detta prestazione accessoria unitamente alla indennità di mobilità ordinaria (Circolare n. 66 del 2011)

 

I lavoratori che si rioccupino devono darne comunicazione alla competente Struttura INPS entro 5 giorni dall’avvenuta rioccupazione, ai sensi dell’art. 4, comma 38, della legge n. 608 del 1996 (Circolare n. 16 del 1997), in caso contrario perdono il diritto alla parte residua di trattamento.

 

Si fa presente che con Circolare n. 94 del 2011 l’Istituto ha precisato che il trattamento di mobilità non è più erogabile se il beneficiario si trasferisca o si rioccupi all’estero durante il periodo di godimento dell’indennità.

Si evidenzia che, ai sensi del comma 10, art. 19, legge n. 2/2009, il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) dichiarazione che viene effettuata contestualmente alla domanda di indennità di mobilità, o ad un percorso di riqualificazione professionale. Il beneficiario di un trattamento di sostegno al reddito che rifiuti di sottoscrivere la DID, o di partecipare a un percorso di riqualificazione professionale, oppure un lavoro congruo ai sensi dell’art. 1 quinquies, legge 291/2004, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retribuivo e previdenziale, ivi compresa l’indennità di mobilità, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati

 

DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

 

La decorrenza del pagamento dell’indennità di mobilità è dall’ottavo giorno successivo alla data del licenziamento nel caso in cui la domanda sia presentata entro sette giorni dal licenziamento; nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente al settimo giorno dalla data di licenziamento, l’indennità verrà corrisposta a decorrere dal quinto giorno dalla data di presentazione della stessa.

 

LIQUIDAZIONE PROVVISORIA

 

Presupposto per l’erogazione dell’indennità di mobilità è l’iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità da parte della Commissione Tripartita Regionale o Provinciale ai fini di non far pesare sul cittadino i tempi tecnici, che mediamente superano i 120 giorni, necessari alle Commissioni Tripartite Regionali o Provinciali per deliberare le iscrizioni nelle liste di mobilità, è stata introdotta la possibilità di richiedere la liquidazione provvisoria della indennità di mobilità ordinaria.

Tale opportunità è prevista unicamente per coloro che hanno i requisiti per la disoccupazione ordinaria (anzianità assicurativa, requisito contributivo pari a 52 settimane nel biennio, disponibilità all’impiego e DID).

Qualora non dovesse essere deliberata l’iscrizione nelle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991 la domanda verrà trasformata in una disoccupazione ordinaria con i requisiti normali.

 

MOTIVI DI CESSAZIONE

 

L’indennità cessa quando il lavoratore ha beneficiato della prestazione, per la durata massima stabilita dalla legge. Nell’ipotesi dei lavoratori appartenenti al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate, l’indennità di mobilità è concessa per un periodo di tre anni indipendentemente dall’età anagrafica e dall’ubicazione dell’unità produttiva (legge n. 166 del 2008).

I lavoratori sono cancellati dalle liste di mobilitĂ  e perdono il diritto alla relativa indennitĂ , quando:

  • rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione, oppure non lo frequentino regolarmente;
  • non accettino un’offerta di lavoro che sia professionalmente equivalente alle mansioni di provenienza, ovvero, in mancanza di questo che presenti omogeneitĂ  anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, siano inquadrati in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
  • non accettino, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui al punto precedente, di essere impiegati in opere o servizi di pubblica utilitĂ ;
  • non abbiano dato comunicazione, entro 5 giorni, alla Struttura INPS competente, dello svolgimento di lavoro subordinato a tempo parziale o determinato;
  • abbiano percepito l’indennitĂ  in un’unica soluzione ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991;
  • siano stati assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato e in tutti i casi di perdita dello stato di disoccupazione.

 

PAGAMENTO

 

L’indennità può essere riscossa con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale o allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Nel caso di prestazioni il cui importo netto superi i 1.000, secondo le vigenti disposizioni di contrasto all’uso del contante, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti per cassa (tramite assegno postale). La somma potrà essere riscossa avvalendosi delle altre modalità in uso – accredito su c/c bancario o postale, su libretto postale, su INPS card o su carte di pagamento dotate di IBAN – nominativi ed intestati al legittimo beneficiario. Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicati, nella domanda, gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, tramite le coordinate bancarie.